INDICE GENERALESICUREZZA FERROVIARIA / 1.1 SICUREZZA: DALLA DEFINIZIONE DI DANNO AL CONCETTO DI SICUREZZA

1.1.4 | Le normative che regolano la sicurezza in Italia

La sicurezza della circolazione ferroviaria è disciplinata dai seguenti atti legislativi:

  • Decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 “Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie.”
  • Decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57 “Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativo all’interoperabilità.”
  • Regolamento UE 2018/762 sui metodi comuni di sicurezza
  • DPR 11 luglio 1980 n. 753. “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”;
  • DPR 8 luglio 1998 n. 277. “Regolamento recante norme d’attuazione della direttiva 91/440 CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie”;
  • DPR 16 marzo 1999 n. 146. “Regolamento recante norme d’attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla riparazione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura”;
  • Tutti gli altri eventuali decreti legati al recepimento di direttive europee più recenti, ad esempio sull’interoperabilità e sulla certificazione della sicurezza;
  • Riguardo alla normativa d’esercizio, da segnalare l’introduzione delle norme per la regolamentazione dei più moderni sistemi di segnalamento (SCMT ed ERTMS).

Ulteriori atti rilevanti sono:

  • Provvedimento del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 247/VIG3 del 22 maggio 2000;
  • DM 31 ottobre 2000 n.138-T (Atto di concessione), che introduce il concetto della minimizzazione del rischio d’incorrere in incidenti quale obiettivo connesso alla costituzione e al mantenimento di un’organizzazione in grado di coordinare tutte le attività ed i processi di competenza dei vari operatori.

È possibile riassumere con due schemi le competenze in materia di:

 

produzione e applicazione delle norme riguardanti la sicurezza dell’esercizio;

Competenze in materia di produzione e applicazione delle norme riguardanti la sicurezza dell'esercizio

verifica e controllo dell’applicazione delle norme riguardanti la sicurezza dell’esercizio.

Competenze in materia di verifica e controllo dell'applicazione delle norme riguardanti la sicurezza dell'esercizio

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